venerdì 23 febbraio 2018

pc 23 febbraio - Palermo - Esposto-denuncia dello slai cobas per il sindacato di classe contro le liste fasciste

    Stralci dall'esposto-denuncia
    PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
      ESPOSTO - DENUNCIA
Il presente atto ha lo scopo di evidenziare all’Autorità Giudiziaria la gravissima violazione di norme costituzionali e ordinarie e che coinvolgono le prossime elezioni nazionali che si terranno il prossimo 04.03.18. Nello specifico, a seguito della comunicazione delle liste ammesse a partecipare alla prossima tornata di elezioni, si è avuto modo di verificare che fra queste vi è la presenza dei simboli legati al partito CASAPOUND e FORZA NUOVA.
Secondo i dettami normativi (sempre che questi abbiano ancora valore visto lo scenario in cui ci si muove) le citate liste elettorali ed i loro candidati, non solo non avrebbero dovuto essere ammesse alla competizione elettorale, ma avrebbero dovuto portare le varie Procure d’Italia ad attivarsi nei confronti delle stesse ed a svolgere le dovute indagini in relazione ai reati attinenti alla ricostituzione del partito fascista ed all’apologia di fascismo.
La Costituzione italiana, nella parte delle disposizioni transitorie e finali (XII), vieta, sotto qualsiasi forma, la ricostituzione del disciolto partito fascista; in applicazione di tale disposizione, nel 1952 fu
approvata la c.d. “Legge Scelba” (L.645/52), la quale, all’art.1, specifica cosa debba intendersi per riorganizzazione del disciolto partito fascista, e cioè quando un movimento “persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione”.
Successivamente, nel 1993, venne approvata la c.d. “legge Mancino” (L.205/93), la quale, in sintesi, punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, istiga a commettere discriminazioni, ovvero organizza movimenti, o partecipa ad essi, che hanno tra i loro scopi quelli appena indicati. A completamento di ciò, l’art.293 bis c.p. ha introdotto il reato di propaganda del partito fascista e nazifascista.
Orbene, in base ai richiami normativi testè citati, non vi è chi non possa vedere nelle organizzazioni di FORZA NUOVA e CASA POUND, nel loro operato, nei loro programmi, nelle loro manifestazioni la realizzazione dei reati attinenti il fascismo: dalle loro assemblee, intrise di contenenti volti ad istigare l’odio razziale e la discriminazione, alle loro marce in stile squadrista, passando per la continua effettuazione del saluto romano, tipico del regime e del partito fascista. Tutto ciò si ripete ormai con una certa regolarità nei vari comuni d’Italia, ricordando solo come ultimo, perché attuale, quanto accaduto a Macerata con la sfilata a sostegno di Luca Traini che aveva sparato per le strade del centro con l’unico scopo di uccidere le persone di colore che man mano andava incrociando lungo il suo delirante cammino.
Se è vero che la casistica del recente passato è pieno di episodi dai quali traspare chiaramente la volontà di alcuni individui di ispirarsi all’ideologia fascista ed ai comportamenti propri del ventennio più cupo della storia d’Italia, con l’intento mai celato di (ri)costituire un partito e/o movimento che ricalchi le gesta del partito fascista, per fortuna, però, le diverse procure italiane ed i tribunali hanno dato un segnale forte della volontà di evitare che il fenomeno di ricostituzione del partito fascista dilaghi sul territorio nazionale. A tal proposito, basti ricordare, a titolo esemplificativo: la recente pronuncia del Tribunale di Tivoli che ha condannato il sindaco e due componenti della giunta del comune di Affile per violazione della legge Mancino, in quanto avevano esaltato pubblicamente un gerarca del partito mussoliniano (sent. n. 2145/17, depositata il 30.01.18); la condanna, nel dicembre 2017, di 9 esponenti di Casapound, che si opponevano al trasferimento di alcuni migranti in una struttura di accoglienza, a pene che variano fra i tre anni e sette mesi, ed i due anni e sette mesi; la condanna a due anni ed otto mesi nei confronti di due rappresentanti di Casapound che a Vignanello, nel viterbese, aggredirono con pugni e cinghiate, linciandolo, un ragazzo “reo” di aver condiviso su Facebook un post ironico contro le nuove formazioni di stampo fascista.
Tali pronunce dei tribunali non sono altro che la conferma dell’esistenza di un fenomeno preoccupante, che pur in aperta violazione dei principi costituzionali, cerca di prendere campo giorno dopo giorno, e che se non bloccato per tempo, rischia poi di divenire di difficile controllo, stante che ormai i vari esponenti sono arrivati al punto di rivendicare pubblicamente l’ispirazione e l’appartenenza all’ideologia fascista (basti ricordare le dichiarazioni di Gianluca Iannone, rappresentante di Casapound, che in un intervista a Libero si definisce, in maniera spudorata, “fascista”).
Le due liste Forza Nuova e Casapound, quindi, rappresentano chiaramente movimenti fascisti, ed in quanto tali devono essere sciolti, ed a loro deve essere inibita la partecipazione a qualsiasi attività pubblica, ed a maggior ragione la partecipazione alle competizioni elettorali, non essendo più sufficienti le sole misure interdittive poste in essere dai singoli soggetti, siano essi privati o pubblici (V. delibera del 22.01.18 della Giunta del comune di Reggio Calabria che vieta la concessione di immobili istituzionali ad organizzazioni che si richiamino all’ideologi fascista).
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Per i fatti su esposti, il sottoscritto, n.q.o, con il presente atto, propone formale denuncia contro l’autore/gli autori dei fatti descritti in atti, per qualsiasi reato verrà riscontrato dall’Autorità Giudiziaria.
Chiede la punizione del/i colpevole/i riservandosi il diritto di costituirsi parte civile nel procedimento penale, e resta a disposizione del Magistrato per ogni eventuale ulteriore chiarimento, riservandosi altresì di produrre ulteriori documenti che siano ritenuti utili alla vicenda in oggetto. Si oppone ex art.459 c.p.p., 1°c. all’emissione di decr. penale di condanna.
Il sottoscritto dichiara di voler essere informato della eventuale richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, ex art. 408 2° comma C.P.P.

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